Convenzione
Art. 13
In vigore dal 1 set 1993
Su richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato, quella dell'altro Stato autorizza i suoi agenti a deporre, nel limite fissato dell'autorizzazione data, innanzi ai tribunali o altre autorità dell'altro Stato, in qualità di testimoni o di esperti in materia doganale.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;339#art-c-13