Convenzione

Art. 5

In vigore dal 1 set 1993
L'Amministrazione doganale di ogni Stato esercita, spontaneamente o su richiesta scritta dell'altro, nel quadro della sua legislazione, e conformemente alle sue pratiche amministrative, una sorveglianza speciale su: a) - Gli spostamenti, in particolare all'entrata ed all'uscita dal suo territorio, delle persone sospettate di darsi, occasionalmente o regolarmente, ad attività contrarie alla legislazione doganale dello Stato richiedente; b) - I movimenti sospetti delle merci e mezzi di pagamento segnalati dallo Stato richiedente come facenti l'oggetto, nel suo paese, di un importante traffico illecito; c) - I luoghi dove sono depositate merci che possono alimentare un importante traffico illecito nello Stato richiedente; d) - I mezzi di trasporto sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali nello Stato richiedente. I risultati di tale sorveglianza vengono comunicati all'Amministrazione doganale dell'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;339#art-c-5

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Art. 5 Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con dichiarazione interpretativa, fatta a Roma il 4 ottobre 1988. — Testo vigente | Portale Normativo