Convenzione
Art. 5
In vigore dal 1 set 1993
L'Amministrazione doganale di ogni Stato esercita, spontaneamente o su richiesta scritta dell'altro, nel quadro della sua legislazione, e conformemente alle sue pratiche amministrative, una sorveglianza speciale su:
a) - Gli spostamenti, in particolare all'entrata ed all'uscita
dal suo territorio, delle persone sospettate di darsi, occasionalmente o regolarmente, ad attività contrarie alla legislazione doganale dello Stato richiedente;
b) - I movimenti sospetti delle merci e mezzi di pagamento segnalati dallo Stato richiedente come facenti l'oggetto, nel suo paese, di un importante traffico illecito;
c) - I luoghi dove sono depositate merci che possono alimentare un
importante traffico illecito nello Stato richiedente;
d) - I mezzi di trasporto sospettati di essere utilizzati per
commettere infrazioni doganali nello Stato richiedente.
I risultati di tale sorveglianza vengono comunicati all'Amministrazione doganale dell'altro Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;339#art-c-5