Convenzione
Art. 6
6 / 23In vigore dal 1 set 1993
Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano, su richiesta, ogni documento comprovante che merci esportate da uno Stato all'altro sono state regolarmente introdotte nel territorio di quest'ultimo Stato precisando, eventualmente, il regime doganale cui tali merci sono state vincolate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;339#art-c-6