Accordo

Art. VIII

In vigore dal 1 set 1993
ARTICOLO VIII Le Parti, prendendo in considerazione gli interessi comuni nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione delle risorse minerarie, ed in particolare del rame, promuoveranno intese tra loro e tra imprese pubbliche e private che abbiano presupposti di complementarietà economica come, ad esempio, la formazione di imprese secondo la formula delle "joint ventures" ed ogni altra iniziativa utile a detta complementarietà.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;337#art-a-viii

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