Accordo
Art. VIII
8 / 20In vigore dal 1 set 1993
ARTICOLO VIII
Le Parti, prendendo in considerazione gli interessi comuni nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione delle risorse minerarie, ed in particolare del rame, promuoveranno intese tra loro e tra imprese pubbliche e private che abbiano presupposti di complementarietà economica come, ad esempio, la formazione di imprese secondo la formula delle "joint ventures" ed ogni altra iniziativa utile a detta complementarietà.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;337#art-a-viii