Accordo
Art. VI
In vigore dal 1 set 1993
ARTICOLO VI
1. La Parte italiana si adopererà per sostenere l'esportazione
di beni di investimento e relativi servizi nonché di beni di consumo durevole attraverso:
a) l'assicurazione per il credito all'esportazione;
b) la possibilità per le istituzioni finanziarie italiane
di concedere linee di credito bancarie a condizioni "consen- sus", secondo i criteri OCSE, nel quadro di intese finanziarie da negoziare tra i due governi.
2. Le Parti concordano sull'importante ruolo, per la
promozione dello sviluppo economico, del cofinanziamento vincolato a crediti di organismi finanziari internazionali e regionali.
3. Le Parti concordano altresì sull'opportunità di utilizzare
moderni strumenti come le operazioni di conversione del debito estero e altri strumenti analoghi, evitando possibili effetti interni negativi.
4. La Parte italiana favorirà gli investimenti produttivi in
società miste italo-cilene nella misura in cui rientrino nella politica assicurativa italiana in materia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;337#art-a-vi