Accordo

Art. VI

In vigore dal 1 set 1993
ARTICOLO VI 1. La Parte italiana si adopererà per sostenere l'esportazione di beni di investimento e relativi servizi nonché di beni di consumo durevole attraverso: a) l'assicurazione per il credito all'esportazione; b) la possibilità per le istituzioni finanziarie italiane di concedere linee di credito bancarie a condizioni "consen- sus", secondo i criteri OCSE, nel quadro di intese finanziarie da negoziare tra i due governi. 2. Le Parti concordano sull'importante ruolo, per la promozione dello sviluppo economico, del cofinanziamento vincolato a crediti di organismi finanziari internazionali e regionali. 3. Le Parti concordano altresì sull'opportunità di utilizzare moderni strumenti come le operazioni di conversione del debito estero e altri strumenti analoghi, evitando possibili effetti interni negativi. 4. La Parte italiana favorirà gli investimenti produttivi in società miste italo-cilene nella misura in cui rientrino nella politica assicurativa italiana in materia.
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