Accordo
Art. IX
In vigore dal 1 set 1993
ARTICOLO IX
1. Le Parti conferiscono importanza fondamentale ad
un'adeguata preparazione delle risorse umane nei loro piani,
programmi, progetti ed attività di cooperazione allo sviluppo.
2. La Parte italiana si impegna a fornire, nella misura del
possibile, la cooperazione che la Parte cilena richieda in tale settore.
3. Nel quadro di accordi specifici, la Parte italiana si
adopererà per facilitare la frequenza di laureati e ricercatori cileni a corsi di specializzazione e di perfezionamento indicati da istituzioni accademiche e scientifiche italiane. Dette istituzioni definiranno in via preliminare le fonti di finanziamento e i meccanismi rispettivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;337#art-a-ix