Accordo
Art. X
In vigore dal 1 set 1993
ARTICOLO X
1. Le Parti si presteranno collaborazione particolare al fine
di contribuire all'elevazione delle condizioni di vita della popolazione cilena e all'aumento della produzione e della produttività dell'economia cilena, considerate formule efficaci per il consolidamento della democrazia e dello sviluppo integrato.
2. Le Parti estenderanno la loro cooperazione allo sviluppo ad
ogni settore di interesse comune, e senza nocumento alcuno nei confronti di tale cooperazione esse sottolineano il loro attuale interesse per uno sviluppo di iniziative congiunte nei seguenti settori:
a) sviluppo sociale, specialmente nei settori
dell'istruzione, della sanità, negli interventi di infrastruttura urbanistica e del risanamento ambientale;
b) agroindustria;
c) ambiente;
d) industria del legno;
e) pesca;
f) industria mineraria;
g) trasporti e telecomunicazioni;
h) miglioramento della condizione della donna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;337#art-a-x