Art. X
Accordo

Art. X

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In vigore dal 1 set 1993
ARTICOLO X 1. Le Parti si presteranno collaborazione particolare al fine di contribuire all'elevazione delle condizioni di vita della popolazione cilena e all'aumento della produzione e della produttività dell'economia cilena, considerate formule efficaci per il consolidamento della democrazia e dello sviluppo integrato. 2. Le Parti estenderanno la loro cooperazione allo sviluppo ad ogni settore di interesse comune, e senza nocumento alcuno nei confronti di tale cooperazione esse sottolineano il loro attuale interesse per uno sviluppo di iniziative congiunte nei seguenti settori: a) sviluppo sociale, specialmente nei settori dell'istruzione, della sanità, negli interventi di infrastruttura urbanistica e del risanamento ambientale; b) agroindustria; c) ambiente; d) industria del legno; e) pesca; f) industria mineraria; g) trasporti e telecomunicazioni; h) miglioramento della condizione della donna.
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