Accordo

Art. V

In vigore dal 1 set 1993
ARTICOLO V 1. Le Parti si impegnano alla identificazione di progetti di interesse comune che presentino livelli adeguati di redditività e ragionevoli garanzie di ripagamento dei capitali investiti. 2. Saranno altresì considerati prioritari i progetti che possano apportare valuta mediante l'esportazione di tutta o parte della produzione da essi determinata.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;337#art-a-v

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