Accordo
Art. V
In vigore dal 1 set 1993
ARTICOLO V
1. Le Parti si impegnano alla identificazione di progetti di
interesse comune che presentino livelli adeguati di redditività e ragionevoli garanzie di ripagamento dei capitali investiti.
2. Saranno altresì considerati prioritari i progetti che
possano apportare valuta mediante l'esportazione di tutta o parte della produzione da essi determinata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;337#art-a-v