Accordo

Art. II

In vigore dal 1 set 1993
ARTICOLO II Le Parti si dichiarano disposte ad accrescere l'afflusso di investimenti, l'interscambio commerciale di beni e servizi, l'attività industriale ed il trasferimento di tecnologia nei rispettivi territori, promuovendo le relazioni bilaterali tra i due Paesi con la partecipazione dei rispettivi settori pubblico e privato, fatti salvi gli impegni internazionali assunti.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;337#art-a-ii

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