Accordo
Art. IV
In vigore dal 1 set 1993
ARTICOLO IV
1. - Le Parti si serviranno di meccanismi nazionali ed internazionali adeguati per favorire l'incremento e la diversificazione delle loro relazioni economiche e, in forma speciale, l'utilizzo di incentivi finanziari, amministrativi e di altra natura connessi con:
a) investimenti produttivi in Cile da parte di imprese
italiane pubbliche e private e viceversa;
b) costituzione di società miste italo-cilene pubbliche e
private;
c) sviluppo di piccole e medie imprese;
d) realizzazione di progetti derivanti dal movimento delle
cooperative, come fattore dinamico dello sviluppo economico e sociale;
e) realizzazione di iniziative che prevedano l'utilizzazione
razionale delle rispettive risorse naturali, nel quadro della protezione ambientale e della preservazione dei rispettivi ecosistemi;
f) realizzazione di progetti che prevedano lo scambio di
tecnologie non contaminanti e di specifiche tecnologie per la protezione ambientale.
2. - Le Parti concordano sulla revisione periodica dei programmi congiunti destinati allo stimolo delle iniziative di cui al paragrafo precedente nonché di quelle altre che esse considerino di mutuo beneficio per i due Paesi così come dei mezzi per la loro attuazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;337#art-a-iv