Accordo

Art. III

In vigore dal 1 set 1993
ARTICOLO III Senza pregiudizio dell'estensione dell'applicazione del presente Accordo ad ogni settore che fosse ritenuto di reciproca convenienza, le Parti confermano il loro attuale interesse a conferire uno stimolo particolare alle relazioni economiche nei seguenti settori: a) agroindustria; b) ambiente; c) industria del legname; d) industria mineraria; e) trasporti e telecomunicazioni.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;337#art-a-iii

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