Accordo
Art. III
In vigore dal 1 set 1993
ARTICOLO III
Senza pregiudizio dell'estensione dell'applicazione del presente Accordo ad ogni settore che fosse ritenuto di reciproca convenienza, le Parti confermano il loro attuale interesse a conferire uno stimolo particolare alle relazioni economiche nei seguenti settori:
a) agroindustria;
b) ambiente;
c) industria del legname;
d) industria mineraria;
e) trasporti e telecomunicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;337#art-a-iii