Accordo
Art. VII
In vigore dal 1 set 1993
ARTICOLO VII
1. Nel quadro dei rispettivi sistemi normativi le Parti si
impegnano a garantire un trattamento giusto e paritario ai rispettivi investimenti pubblici e privati, non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini ed agli investitori di Paesi terzi, qualunque sia il trattamento più favorevole concesso in base ad accordi bilaterali.
2. Sempre nel quadro dei rispettivi sistemi normativi tale
trattamento comprenderà il rimpatrio degli utili e la possibilità di disinvestimento nonché la concessione, in caso di espropriazione, di un equo, immediato ed effettivo risarcimento.
3. Le Parti si impegnano ad iniziare, nel più breve tempo
possibile, negoziati per giungere alla stipulazione di un accordo di promozione e di protezione degli investimenti. Fino a tale momento le Parti cercheranno di risolvere amichevolmente le controversie che dovessero sorgere tra di loro e, nel caso di
mancato componimento, di accordarsi su un meccanismo arbitrale.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;337#art-a-vii