TrattatoTitolo II

Art. 9

DISPENSA DALLA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI"

In vigore dal 1 set 1993
DISPENSA DALLA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI" 1. Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una delle Parti che siano attori o intervenienti dinanzi alle Autorità Giudiziarie dell'altra Parte non potrà essere imposta, in ragione della loro qualità di stranieri o di non residenti o di non domiciliati nel territorio di tale ultima Parte, alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura. 2. Se la persona dispensata dalla "cautio judicatum solvi" è condannata al rimborso delle spese di procedura con una sentenza passata in giudicato emessa dalla Autorità Giudiziaria di una delle Parti, la sentenza viene eseguita, su istanza dell'avente diritto, senza spese, sul territorio dell'altra Parte. L'istanza ed i suoi allegati saranno presentati in conformità con le disposizioni dell' del presente Trattato e la Autorità Giudiziaria deliberante sull'esecuzione si limiterà ad accertare se la sentenza relativa alle spese è divenuta esecutiva.
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DISPENSA DALLA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI" (Art. 9 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.) — Testo vigente | Portale Normativo