Trattato›Titolo II
Art. 7
LINGUE
In vigore dal 1 set 1993
LINGUE
1. Le domande di assistenza giudiziaria ed i documenti allegati saranno redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta.
2. I documenti relativi alla esecuzione della Commissione Rogatoria saranno trasmessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta.
3. Le richieste di informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza saranno redatte nella lingua della Parte richiesta e le risposte saranno trasmesse in questa stessa lingua.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;336#art-t-7