Trattato›Titolo I
Art. 2
RIFIUTO DELLA ASSISTENZA DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE
In vigore dal 1 set 1993
RIFIUTO DELLA ASSISTENZA
DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE
L'assistenza giudiziaria nonché il riconoscimento e l'esecuzione degli atti e delle sentenze saranno negati se sono contrari all'ordine pubblico della Parte richiesta.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;336#art-t-2