TrattatoTitolo II

Art. 5

PROTEZIONE GIURIDICA

In vigore dal 1 set 1993
PROTEZIONE GIURIDICA 1. I cittadini di ciascuna Parte beneficiano, nel territorio dell'altra Parte, per quanto riguarda la loro persona e i loro beni, degli stessi diritti e della stessa protezione giuridica dei cittadini di tale ultima Parte. 2. I cittadini di ciascuna delle Parti hanno accesso alle Autorità Giudiziarie dell'altra Parte per il perseguimento e la difesa dei loro diritti ed interessi alle stesse condizioni dei cittadini di tale ultima Parte.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;336#art-t-5

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