Trattato›Titolo II
Art. 4
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
In vigore dal 1 set 1993
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
1. Le Parti invieranno le comunicazioni e la documentazione previste dal presente Trattato per il tramite delle rispettive Autorità centrali, a meno che singole disposizioni del presente Trattato non dispongano altrimenti.
2. È ammessa anche la trasmissione per via diplomatica.
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