Art. 4 · MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
TrattatoTitolo II

Art. 4

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MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

In vigore dal 1 set 1993
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 1. Le Parti invieranno le comunicazioni e la documentazione previste dal presente Trattato per il tramite delle rispettive Autorità centrali, a meno che singole disposizioni del presente Trattato non dispongano altrimenti. 2. È ammessa anche la trasmissione per via diplomatica.
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