TrattatoTitolo II

Art. 6

PERSONE GIURIDICHE

In vigore dal 1 set 1993
PERSONE GIURIDICHE Le disposizioni del presente Trattato si applicano, in quanto compatibili, anche alle persone giuridiche che sono costituite conformemente alla legislazione di una delle Parti.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;336#art-t-6

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