Trattato›Titolo II
Art. 6
PERSONE GIURIDICHE
In vigore dal 1 set 1993
PERSONE GIURIDICHE
Le disposizioni del presente Trattato si applicano, in quanto compatibili, anche alle persone giuridiche che sono costituite conformemente alla legislazione di una delle Parti.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;336#art-t-6