TrattatoTitolo II

Art. 10

GRATUITO PATROCINIO E DISPENSA DALLE TASSE E DAGLI ANTICIPI

In vigore dal 1 set 1993
GRATUITO PATROCINIO E DISPENSA DALLE TASSE E DAGLI ANTICIPI 1. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano sul territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di questa ultima Parte, del gratuito patrocinio per i procedimenti civili. 2. I cittadini di ciascuna delle parti beneficiano parimenti sul territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima Parte, dell'esenzione dalle tasse e dagli anticipi per spese di giustizia e per altre spese di procedura, nonché di qualsiasi altro beneficio previsto in materia dalla legge. 3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano a tutta la procedura, ivi compresa l'esecuzione delle sentenze. 4. I benefici previsti ai paragrafi precedenti, se dipendono dalla situazione personale o patrimoniale del richiedente, sono concessi sulla base di certificazioni rilasciate dall'Autorità competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la propria residenza. Qualora il richiedente non abbia la residenza nel territorio delle Parti, tale certificazione sarà rilasciata dalle Autorità competenti della Parte di cui egli è cittadino, ai sensi della propria legge.
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