TrattatoTitolo III

Art. 15

ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE

In vigore dal 1 set 1993
ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE 1. Per l'esecuzione della Commissione Rogatoria, si applicherà la legge della Parte richiesta. Qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga con l'osservanza di particolari forme, la Parte richiesta seguirà tali forme se e per quanto non in contrasto con la propria legge. 2. Se i dati e gli elementi forniti dalla Parte richiedente si rivelino insufficienti a consentire l'esecuzione della Commissione Rogatoria, la Parte richiesta, nel caso non possa provvedervi direttamente, richiederà alla Parte richiedente la integrazione necessaria. 3. Quando sia espressamente domandato, la Parte richiesta farà conoscere alla parte richiedente, in tempo utile, il luogo e la data di esecuzione degli atti oggetto della rogatoria. Gli interessati, le autorità e le parti processuali potranno assistere all'esecuzione, purchè ciò non sia in contrasto con la legge della Parte richiesta. 4. La Commissione Rogatoria dovrà essere eseguita e restituita senza indugio alla Parte richiedente. 5. Qualora non sia stato possibile dare esecuzione alla Commissione Rogatoria, la Parte richiesta la restituirà senza indugio, indicando i motivi che hanno impedito l'esecuzione.
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