Trattato›Titolo III
Art. 17
COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE
In vigore dal 1 set 1993
COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE
La persona che si trovi nel territorio della Parte richiesta e che sia stata intimata a comparire dinanzi all'Autorità Giudiziaria nel territorio della Parte richiedente, in qualità di testimone o di perito, non può essere obbligata a comparire nè alla stessa possono essere applicate, da nessuna delle due Parti, le sanzioni previste nel caso di mancata comparizione.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;336#art-t-17