Trattato›Titolo IV
Art. 21
PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE
In vigore dal 1 set 1993
PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE
1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, delle decisioni e delle transazioni giudiziarie, l'Autorità Giudiziaria della Parte richiesta applica la propria legge.
2. L'Autorità Giudiziaria che decide sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni dovrà verificare esclusivamente se le condizioni stabilite dal presente Trattato sono state soddisfatte.
3. L'Autorità Giudiziaria nell'esaminare le circostanze sulle quali si fonda la competenza dell'Autorità Giudiziaria dell'altra Parte non esaminerà il merito delle decisioni adottate, bensì solo l'esistenza delle condizioni previste dal presente Trattato per il loro riconoscimento ed esecuzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;336#art-t-21