Trattato›Titolo IV
Art. 19
DOMANDA DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE
In vigore dal 1 set 1993
DOMANDA DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE
La domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione deve essere corredata di:
a) una copia autenticata del testo integrale della decisione;
b) una certificazione di passaggio in giudicato;
c) una copia certificata conforme all'originale della citazione, oppure un documento parimenti idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto in caso di decisione pronunciata in contumacia, quando ciò non risulti dalla decisione stessa;
d) un documento idoneo a comprovare che l'incapace sia stato debitamente rappresentato, a meno che ciò non risulti dalla decisione stessa;
e) una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta dei documenti citati nelle lettere precedenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;336#art-t-19