Art. 19 · DOMANDA DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE
TrattatoTitolo IV

Art. 19

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DOMANDA DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE

In vigore dal 1 set 1993
DOMANDA DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE La domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione deve essere corredata di: a) una copia autenticata del testo integrale della decisione; b) una certificazione di passaggio in giudicato; c) una copia certificata conforme all'originale della citazione, oppure un documento parimenti idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto in caso di decisione pronunciata in contumacia, quando ciò non risulti dalla decisione stessa; d) un documento idoneo a comprovare che l'incapace sia stato debitamente rappresentato, a meno che ciò non risulti dalla decisione stessa; e) una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta dei documenti citati nelle lettere precedenti.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;336#art-t-19