Trattato›Titolo III
Art. 16
DOCUMENTI COMPROVANTI LA NOTIFICAZIONE DI ATTI
In vigore dal 1 set 1993
DOCUMENTI COMPROVANTI LA NOTIFICAZIONE DI ATTI
1. La prova della notificazione dell'atto giudiziario è data da una ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto ovvero da un attestato dell'autorità competente, entrambi redatti nella forma prevista dalla legge della Parte richiesta. Se la persona alla quale è destinato l'atto da notificare rifiuta di riceverlo, la prova è data da una dichiarazione sottoscritta dall'Ufficiale Giudiziario nella quale è fatta menzione del luogo, della data della consegna e della identità della persona cui l'atto è stato consegnato. Se l'atto da notificare è trasmesso in duplice esemplare, la prova della sua ricezione o dell'avvenuta notificazione può essere resa apponendo gli elementi sopra menzionati sull'esemplare che viene restituito.
2. La Parte richiesta invierà senza indugio alla Parte richiedente la ricevuta o l'attestato comprovanti la notificazione.
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