Trattato›Titolo II
Art. 12
ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE
In vigore dal 1 set 1993
ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE
Ai fini del presente Trattato, gli atti, le copie e le traduzioni redatti o autenticati dall'Autorità competente di ciascuna delle Parti, corredati della firma e del timbro o del sigillo ufficiale, sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione per essere utilizzati dinanzi alle Autorità dell'altra Parte.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;336#art-t-12