TrattatoTitolo II

Art. 12

ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE

In vigore dal 1 set 1993
ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE Ai fini del presente Trattato, gli atti, le copie e le traduzioni redatti o autenticati dall'Autorità competente di ciascuna delle Parti, corredati della firma e del timbro o del sigillo ufficiale, sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione per essere utilizzati dinanzi alle Autorità dell'altra Parte.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;336#art-t-12

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ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE (Art. 12 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.) — Testo vigente | Portale Normativo