Art. 12 · ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE
TrattatoTitolo II

Art. 12

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ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE

In vigore dal 1 set 1993
ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE Ai fini del presente Trattato, gli atti, le copie e le traduzioni redatti o autenticati dall'Autorità competente di ciascuna delle Parti, corredati della firma e del timbro o del sigillo ufficiale, sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione per essere utilizzati dinanzi alle Autorità dell'altra Parte.
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