TrattatoTitolo II

Art. 11

VALIDITÀ DEGLI ATTI PUBBLICI

In vigore dal 1 set 1993
VALIDITÀ DEGLI ATTI PUBBLICI I documenti che sono considerati atti pubblici da una delle Parti hanno, in applicazione del presente Trattato, forza probante di atti pubblici anche per l'altra Parte e secondo la legislazione di quest'ultima.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;336#art-t-11

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