Art. 17 · COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE
TrattatoTitolo III

Art. 17

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COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE

In vigore dal 1 set 1993
COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE La persona che si trovi nel territorio della Parte richiesta e che sia stata intimata a comparire dinanzi all'Autorità Giudiziaria nel territorio della Parte richiedente, in qualità di testimone o di perito, non può essere obbligata a comparire nè alla stessa possono essere applicate, da nessuna delle due Parti, le sanzioni previste nel caso di mancata comparizione.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;336#art-t-17