Art. 2 · RIFIUTO DELLA ASSISTENZA DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE
TrattatoTitolo I

Art. 2

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RIFIUTO DELLA ASSISTENZA DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE

In vigore dal 1 set 1993
RIFIUTO DELLA ASSISTENZA DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE L'assistenza giudiziaria nonché il riconoscimento e l'esecuzione degli atti e delle sentenze saranno negati se sono contrari all'ordine pubblico della Parte richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;336#art-t-2