Convenzione›Sez. 2
Art. 8
Obbligo di prestare assistenza
In vigore dal 29 ago 1993
- Obbligo di prestare assistenza
Le Parti, a richiesta, si prestano la più ampia assistenza possibile nella identificazione e nel rintraccio degli strumenti, dei proventi e degli altri beni suscettibili di confisca.
Rientrano nell'assistenza tutte le misure per acquisire e assicurare la prova dell'esistenza, della ubicazione, del movimento, della natura, dello stato giuridico e del valore dei beni sopra indicati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-8