Convenzione

Art. 7

Principi generali e misure per la cooperazione internazionale

In vigore dal 29 ago 1993
- Principi generali e misure per la cooperazione internazionale 1. Le Parti cooperano fra di loro nella misura più ampia possibile ai fini delle indagini e dei procedimenti per la confisca di strumenti e di proventi. 2. Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di eseguire, alle condizioni previste dal presente capitolo, le richieste: a. di confisca di beni specifici costituenti provento o strumento, nonché di confisca di proventi consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro pari al valore dei proventi; b. di assistenza nelle indagini e di adozione di misure provvisorie ai fini dell'una o dell'altra forma di confisca di cui alla lettera (a) che precede.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo