Convenzione

Art. 5

Mezzi giuridici di tutela

In vigore dal 29 ago 1993
- Mezzi giuridici di tutela Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie ad assicurare che coloro che siano interessati dalle misure di cui agli dispongano di effettivi mezzi giuridici a tutela dei propri diritti.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-5

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