Convenzione
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 29 ago 1993
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari
della presente Convenzione,
Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è quello di raggiungere una maggiore unità fra i suoi membri;
Convinti della necessità di perseguire una politica criminale comune tendente alla protezione della società;
Considerando che la lotta contro la grande criminalità, che costituisce sempre più un problema di carattere internazionale, richiede l'impiego di metodi moderni ed efficaci su scala internazionale;
Ritenuto che uno di tali metodi consiste nel privare i criminali dei proventi dei reati;
Considerando che per il raggiungimento di tale fine deve essere anche creato un efficiente sistema di cooperazione internazionale;
Hanno concordato quanto segue:
- Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
a. "provento" significa ogni vantaggio economico derivato da reati.
Esso può consistere in qualsiasi bene, come definito nel sottoparagrafo b) del presente articolo;
b. "beni" comprende beni in qualsiasi modo descritti, materiali o immateriali, mobili o immobili, nonché documenti legali o strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti beni;
c. "strumenti" significa qualsiasi bene usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;
d. "confisca" significa una sanzione o misura, ordinata da una autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene;
e. "reato presupposto" significa qualsiasi reato in conseguenza del quale si formano dei proventi che possono diventare oggetto di uno dei reati definiti all' di questa Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-1