Convenzione

Art. 4

Speciali poteri e tecniche di investigazione

In vigore dal 29 ago 1993
- Speciali poteri e tecniche di investigazione 1. Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per conferire alle proprie autorità giudiziarie o alle altre competenti autorità il potere di ordinare che documenti bancari, finanziari e commerciali siano messi a disposizione o siano sottoposti a sequestro al fine di porre in essere gli atti di cui agli . Ciascuna Parte non potrà rifiutarsi di agire a norma delle disposizioni del presente articolo opponendo il segreto bancario. 2. Ciascuna Parte studia l'adozione di tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di impiegare speciali tecniche investigative che facilitino l'identificazione e il rintraccio di proventi, nonché la raccolta delle relative prove. Le predette tecniche possono comprendere provvedimenti di monitoraggio, osservazioni, intercettazioni di telecomunicazioni, accesso a sistemi computerizzati ed ordini di produrre determinati documenti.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-4

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