Convenzione›Sez. 2
Art. 9
Esecuzione dell'assistenza
In vigore dal 29 ago 1993
- Esecuzione dell'assistenza
L'assistenza a norma dell' viene prestata nei modi consentiti dalla legge interna della Parte richiesta e in conformità con tale legge, e, nella misura con essa non incompatibile, secondo le procedure specificate nella richiesta.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-9