ConvenzioneSez. 2

Art. 10

Informazioni spontanee

In vigore dal 29 ago 1993
- Informazioni spontanee Senza con ciò pregiudicare le proprie indagini o i propri procedimenti, ciascuna Parte, senza esserne stata preventivamente richiesta, può trasmettere ad un'altra Parte informazioni su strumenti o su proventi se ritiene che la comunicazione di tali informazioni potrebbe aiutare la Parte ricevente ad iniziare o a svolgere indagini o procedimenti, ovvero potrebbe portare ad una richiesta di quest'ultima Parte ai sensi delle disposizioni del presente capitolo.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-10

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