Convenzione

Art. 6

Reati di riciclaggio

In vigore dal 29 ago 1993
- Reati di riciclaggio 1. Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislavite e di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato secondo la propria legge interna, quando il fatto è commesso intenzionalmente: a. la conversione o il trasferimento di beni, sapendo che essi sono proventi, allo scopo di occultare o dissimulare l'illecita provenienza dei beni stessi o aiutare persone coinvolte nella commissione del reato presupposto a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei loro atti; b. l'occultamento o la dissimulazione della natura, dell'origine, dell'ubicazione, di atti di disposizione o del movimento di beni, nonché dei diritti di proprietà e degli altri diritti ad essi relativi, sapendo che detti beni sono proventi; e, salvi i suoi principi costituzionali ed i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico: c. l'acquisizione, il possesso o l'uso di beni sapendo, nel momento in cui sono ricevuti, che essi sono proventi; d. la partecipazione nella commissione di reati che sono stati previsti a norma del presente articolo, l'associazione o la cospirazione allo scopo di commettere tali reati, il tentativo di commetterli, nonché l'assistenza, la facilitazione, il favoreggiamento e la prestazione di consigli per la loro commissione. 2. Al fine dare attuazione o applicazione al paragrafo 1 del presente articolo: a. è irrilevante il fatto che la Parte abbia o non abbia giurisdizione penale in relazione al reato presupposto; b. può prevedersi che i reati di cui al predetto paragrafo non si applicano alle persone che hanno commesso il reato presupposto; c. la consapevolezza, il dolo ed il fine, richiesti come elementi dei reati di cui al predetto paragrafo, possono essere dedotti da circostanze obiettive e di fatto. 3. Ciascuna Parte può adottare tutte le misure che ritiene necessarie per prevedere come reati, secondo la propria legge interna, i fatti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche in uno o in tutti i seguenti casi: a. quando l'autore avrebbe dovuto ritenere che i beni costituivano proventi; b. quando l'autore ha agito al fine di profitto; c. quando l'autore ha agito allo scopo di promuovere lo svolgimento di ulteriori attività criminali. 4. Ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può, con dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati presupposti o alle categorie di tali reati specificati nella dichiarazione.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-6

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Reati di riciclaggio (Art. 6 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.) — Testo vigente | Portale Normativo