Convenzione›Sez. 4
Art. 14
Esecuzione della confisca
In vigore dal 29 ago 1993
- Esecuzione della confisca
1. Le procedure per ottenere ed eseguire la confisca prevista dall' sono disciplinate dalla legge della Parte richiesta.
2. La Parte richiesta è vincolata dagli accertamenti relativi ai fatti nei limiti in cui essi siano stabiliti in una sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria della Parte richiedente, o nei limiti in cui questa sentenza o decisione giudiziaria sia fondata su tali fatti.
3. Ciascuna Parte, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può, mediante dichiarazione diretta al Segretario del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 2 del presente articolo trova applicazione soltanto subordinatamente ai propri principi costituzionali ed ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.
4. Se la confisca consiste nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro, la competente autorità della Parte richiesta converte il relativo ammontare nella propria valuta al tasso di cambio in vigore nel momento in cui viene presa la decisione di eseguire la confisca.
5. Nel caso dell', paragrafo 1(a), soltanto la Parte richiedente ha diritto di decidere su eventuali richieste di revisione dell'ordine di confisca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-14