ConvenzioneSez. 5

Art. 19

Rinvio

In vigore dal 29 ago 1993
- Rinvio La Parte richiesta può rinviare l'esecuzione della richiesta se i relativi atti pregiudicherebbero indagini o procedimenti in corso da parte delle proprie autorità.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-19

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Rinvio (Art. 19 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.) — Testo vigente | Portale Normativo