Convenzione›Sez. 5
Art. 19
Rinvio
In vigore dal 29 ago 1993
- Rinvio
La Parte richiesta può rinviare l'esecuzione della richiesta se i relativi atti pregiudicherebbero indagini o procedimenti in corso da parte delle proprie autorità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-19