Convenzione›Sez. 7
Art. 24
Comunicazione diretta
In vigore dal 29 ago 1993
- Comunicazione diretta
1. Le autorità centrali comunicano direttamente tra di loro.
2. In caso di urgenza, le richieste o le comunicazioni di cui al presente capitolo possono essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie, compresi i pubblici ministeri, della Parte richiedente alle autorità giudiziarie della Parte richiesta. In tali casi copia dell'atto deve essere contemporaneamente trasmessa all'autorità centrale della Parte richiesta attraverso l'autorità centrale della Parte richiedente.
3. Le richieste e le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere trasmesse attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (Interpol).
4. Se la richiesta viene fatta a norma del paragrafo 2 del presente articolo, e l'autorità non è competente a conoscerne, detta autorità la trasmette alla competente autorità nazionale dando di ciò notizia direttamente alla Parte richiedente.
5. Le richieste e le comunicazioni di cui alla Sezione 2 del presente capitolo, che non comportano misure coercitive, possono essere trasmesse dalle autorità competenti della Parte richiedente direttamente alle autorità competenti della Parte richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-24