Convenzione›Sez. 7
Art. 23
Autorità centrale
In vigore dal 29 ago 1993
- Autorità centrale
1. Le Parti designano una autorità centrale o, se necessario, più autorità centrali competenti a trasmettere le richieste formulate ai sensi del presente capitolo, a rispondervi e a eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione.
2. Ciascuna Parte, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il nome e l'indirizzo delle autorità designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-23