Convenzione›Sez. 5
Art. 20
Accoglimento parziale o condizionamento della richiesta
In vigore dal 29 ago 1993
- Accoglimento parziale o condizionamento della richiesta Prima di rifiutare o di rinviare la cooperazione ai sensi del presente capitolo, la Parte richiesta, valuta, se del caso dopo essersi consultata con la Parte richiedente, se la richiesta possa essere accolta parzialmente o a determinate condizioni da essa ritenute necessarie.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-20