ConvenzioneSez. 4

Art. 16

Diritto di esecuzione e ammontare massimo della confisca.

In vigore dal 29 ago 1993
- Diritto di esecuzione e ammontare massimo della confisca. 1. La richiesta di confisca fatta a norma dell' non fa venir meno il diritto della Parte richiedente di eseguire essa stessa l'ordine di confisca. 2. Nulla della presente Convenzione può essere interpretato nel senso di consentire che il valore totale dell'oggetto della confisca superi l'ammontare della somma di denaro specificato nell'ordine di confisca. Qualora una delle Parti ritenga che quanto sopra possa verificarsi, le Parti interessate si consultano allo scopo di evitarlo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Diritto di esecuzione e ammontare massimo della confisca. (Art. 16 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.) — Testo vigente | Portale Normativo