Convenzione

Art. 3

Indagini e misure provvisorie

In vigore dal 29 ago 1993
- Indagini e misure provvisorie Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di identificare e rintracciare beni che possano formare oggetto di confisca a norma dell', paragrafo 1, nonché di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o disposizione di tali beni.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-3

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