Convenzione

Art. 3

Indagini e misure provvisorie

In vigore dal 29 ago 1993
- Indagini e misure provvisorie Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di identificare e rintracciare beni che possano formare oggetto di confisca a norma dell', paragrafo 1, nonché di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o disposizione di tali beni.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-3

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Indagini e misure provvisorie (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.) — Testo vigente | Portale Normativo