Art. 8 · Obbligo di prestare assistenza
ConvenzioneSez. 2

Art. 8

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Obbligo di prestare assistenza

In vigore dal 29 ago 1993
- Obbligo di prestare assistenza Le Parti, a richiesta, si prestano la più ampia assistenza possibile nella identificazione e nel rintraccio degli strumenti, dei proventi e degli altri beni suscettibili di confisca. Rientrano nell'assistenza tutte le misure per acquisire e assicurare la prova dell'esistenza, della ubicazione, del movimento, della natura, dello stato giuridico e del valore dei beni sopra indicati.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328#art-c-8