Convenzione

Art. 21

STUDENTI

In vigore dal 24 gen 1992
STUDENTI Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato, residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione, non sono imponibili in questo Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;20#art-c-21

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STUDENTI (Art. 21 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989.) — Testo vigente | Portale Normativo